Sez. 3, Sentenza n. 10380 del 20/10/1998 (Rv. 519885 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Cancellazione dal registro delle imprese - Pendenza di rapporti giuridici - Estinzione della società - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
La conclusione delle operazioni di liquidazione e la formale cancellazione della società dal registro delle imprese non implicano l'estinzione della società medesima, se siano ancora pendenti rapporti giuridici. In conseguenza della sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, la società perde la legittimazione processuale e può proporre impugnazione a mezzo dei liquidatori cui spetta la rappresentanza della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)