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Sez. U, Sentenza n. 1552 del 08/03/1986 (Rv. 444927 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DELLE NORME ANTISISMICHE - ILLICEITÀ - CONDANNA ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO - AMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444927-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DELLE NORME ANTISISMICHE - ILLICEITÀ - CONDANNA ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO - AMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO - SUSSISTENZA.*

La sopraelevazione realizzata dal proprietario dell'ultimo piano di edificio condominiale, in violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle norme speciali antisismiche, è riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 1127 secondo comma cod. civ., in tema di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato. A fronte di tale opera, pertanto, deve riconoscersi la facoltà del condominio di ottenere una condanna alla demolizione del manufatto, nonché la legittimazione alla relativa Azione dell'amministratore del condominio medesimo, vertendosi in materia di Atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (art. 1130 n. 4 e 1131 cod. civ.). (V 2335/81, mass n 413078).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)