Sez. 1, Sentenza n. 7065 del 09/05/2003 (Rv. 562797 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa - Sufficienza - Presunzione "iuris tantum" - "Error iuris" - Efficacia scriminante - Condizioni - Valutazione del giudice.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
Ai fini della responsabilità in materia di illecito amministrativo, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel richiedere che la condotta, attiva od omissiva, rivesta i caratteri della conoscenza e volontarietà e sia perlomeno colposa - non prevedendo la necessaria presenza del dolo -, postula una presunzione "iuris tantum" di colpa a carico di chi pone in essere il fatto vietato ovvero omette di evitare che esso accada, pur essendovi tenuto per legge, dovendosi, in particolare, tenere conto che l'applicazione all'illecito amministrativo dell'"error iuris" di cui all'art. 5 del cod. pen. - nell'interpretazione data alla norma dalla Corte costituzionale con la sent. N. 364 del 1988, secondo cui viene a mancare l'elemento soggettivo quando ricorra l'inevitabile ignoranza del precetto - richiede un'attenta valutazione dell'atteggiamento tenuto dal trasgressore in ordine al dovere di informazione sulle leggi riguardanti il comportamento da seguire nella particolare circostanza, specie se ineriscono (come nel caso in esame) alla sua attività professionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)