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Sez. 2, Sentenza n. 2173 del 26/07/1973 (Rv. 365400 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365400-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il rapporto di apprendistato, e caratterizzato dall'Obbligo per lo imprenditore di impartire o fare impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto opportuni insegnamenti per fargli conseguire la capacita tecnica necessaria ad un lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. L'esistenza di siffatto rapporto va esclusa quando risulti accertata l'esistenza di un comune rapporto di lavoro subordinato, sia pure per prestazioni di limitata entita da parte del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)