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Sez. L, Sentenza n. 5797 del 15/11/1984 (Rv. 437476 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI APPRENDISTATO E RAPPORTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CRITERI DISTINTIVI - DIFFERENTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437476-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI APPRENDISTATO E RAPPORTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CRITERI DISTINTIVI - DIFFERENTI - CONSEGUENZE.*

Il criterio distintivo fra il rapporto di apprendistato e quello che sorge per effetto della partecipazione ad un corso di perfezionamento per lavoratori indetto dall'impresa, probabile futura datrice di lavoro, è dato dalla presenza nel primo di un vero e proprio sinallagma. Pertanto, mentre la causa del rapporto di apprendistato è complessa, poiché è caratterizzata dall'Obbligo dell'imprenditore di impartire al lavoratore l'insegnamento necessario all'acquisizione di una determinata qualifica, per mezzo dello affidamento di compiti specifici, il cui risultato è immediatamente utilizzato dall'impresa, quella del rapporto di formazione professionale è unicamente costituita dalla funzione di istruzione dell'allievo, con la conseguenza che l'attività fisica ed intellettuale di questi non può essere utilizzata dalla impresa, ma può essere richiesta ed impiegata solo in quanto necessaria per dotare il partecipante del corredo di nozioni indispensabili alla acquisizione della formazione professionale. A tal fine l'allievo è soggetto alle Disposizioni disciplinari vigenti per il personale aziendale, senza con ciò assumere una posizione riconducibile al vincolo di subordinazione. (V 3452/81, mass n 414049; (V 723/74, mass n 368572; (V 2173/73, mass n 365400; (Conf 3268/81, mass n 413849; (Conf 4946/78, mass n 394672; (Conf 2237/70, mass n 348386).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)