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Sez. L, Sentenza n. 3452 del 25/05/1981 (Rv. 414049 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI INDETTI DALLE IMPRESE CON AUTONOMIA DI REGOLAMENTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE - INSEGNAMENTO IMPARTITO DALL'IMPRESA - OGGETTO DEL CONTRATTO - PRESTAZIONE DI ATTIVITA FISICA ED INTELLETTUALE DA PARTE DELL'ALLIEVO - ESTRANEITA AL SINALLAGMA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414049-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI INDETTI DALLE IMPRESE CON AUTONOMIA DI REGOLAMENTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE - INSEGNAMENTO IMPARTITO DALL'IMPRESA - OGGETTO DEL CONTRATTO - PRESTAZIONE DI ATTIVITA FISICA ED INTELLETTUALE DA PARTE DELL'ALLIEVO - ESTRANEITA AL SINALLAGMA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*

Nel rapporto che si istituisce nei corsi di perfezionamento per lavoratori, indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione ed organizzazione, l'insegnamento impartito dall'impresa, diretto alla formazione professionale dell'allievo, e l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attivita fisica ed intellettuale da parte dell'allievo resta estranea al sinallagma contrattuale, essendo essa richiesta solo per l'acquisizione delle cognizioni pratiche necessarie alla formazione professionale suddetta. Ne consegue che la semplice prestazione - ad opera del partecipante ad un corso di perfezionamento - dell'attivita fisica ed intellettuale necessaria per l'attuazione dell'insegnamento non e assimilabile alla prestazione lavorativa dell'apprendista, ne e in rapporto di corrispettivita con l'addestramento (o con la corresponsione, da parte dell'imprenditore, di un'indennita mensile o giornaliera), mentre non e riconducibile al vincolo della subordinazione proprio del rapporto di lavoro l'assoggettamento dei partecipanti ai corsi all'Obbligo di frequentare i reparti di volta in volta indicati dall'imprenditore e di redigere brevi relazioni, nonche a quello di curare qualche pratica, costituendo cio solo una condizione necessaria per un ordinato e proficuo svolgimento dei corsi medesimi. (V 4946/78, mass n 394672; (V 723/74, mass n 368572; (V 2173/73, mass n 365400).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)