Sez. 3, Sentenza n. 6255 del 21/06/1999 (Rv. 527756 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione - Validità - Requisiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Ai fini della validità dell'atto riassuntivo del giudizio non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia richiamato l'atto introduttivo in base al quale è determinabile "per relationem" il contenuto dell'atto riassunto ed il provvedimento in virtù del quale avviene la riassunzione.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)