Sez. 3, Sentenza n. 5158 del 06/04/2001 (Rv. 545699 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione - Estensione alle attività accessorie e successive funzionali ad assicurare gli effetti tipici dell'atto - Conoscenza o sospetto di iscrizioni pregiudizievoli - Dovere di informare le parti - Sussistenza - Preesistente esonero dalle visure - Irrilevanza.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
L'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti; pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e della buona fede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)