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Sez. L, Sentenza n. 782 del 17/02/1978 (Rv. 390112 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DELL'ETA PENSIONABILE - MALATTIA DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO - SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PREAVVISO - LIMITI - CLAUSOLA DI STABILITA RELATIVA - MANCANZA - RAGGIUNGIMENTO DI UNA CERTA ETA DA PARTE DEL LAVORATORE - CAUSA RISOLUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390112-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DELL'ETA PENSIONABILE - MALATTIA DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO - SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PREAVVISO - LIMITI - CLAUSOLA DI STABILITA RELATIVA - MANCANZA - RAGGIUNGIMENTO DI UNA CERTA ETA DA PARTE DEL LAVORATORE - CAUSA RISOLUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE.*

Al principio che nel contratto a tempo indeterminato il recesso del datore di lavori diventa operativo alla scadenza del termine di preavviso spettante al lavoratore, e che il decorso di tale termine rimane sospeso nel caso di malattia del lavoratore fino alla guarigione o alla scadenza del periodo di comporto, non si sottrae il caso del lavoratore cui sia stato intimato il licenziamento per superamento dell'eta pensionabile e che sia stato colpito da infermita nel corso del periodo di preavviso, a meno che la stabilita del rapporto sia garantita da apposita clausola, nella quale il raggiungimento del limite di eta sia previsto come causa di risoluzione automatica del rapporto medesimo (cosiddetta clausola di stabilita relativa a favore del lavoratore). In Mancanza di tale clausola, il raggiungimento da parte del dipendente di una determinata eta non e causa risolutiva del rapporto di prestazione d'opera subordinata, la quale, nonostante l'acquisizione del diritto al pensionamento, puo continuare ad essere eseguita dal lavoratore, sicche all'intimazione del licenziamento da parte del datore di lavoro continuano ad inerire le conseguenze proprie del recesso ad nutum. (V 2811/73, mass n 366376).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)