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Sez. L, Sentenza n. 4322 del 23/06/1983 (Rv. 429220 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - PER SUPERAMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - MALATTIA DEL LAVORATORE SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL PERIODO DI PREAVVISO - SOSPENSIONE DEL TERMINE RELATIVO - LIMITI - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - MANCANZA - RAGGIUNGIMENTO DI UNA DETERMINATA ETÀ DA PARTE DEL LAVORATORE - CAUSA RISOLUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - AUTOMATICITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429220-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - PER SUPERAMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - MALATTIA DEL LAVORATORE SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL PERIODO DI PREAVVISO - SOSPENSIONE DEL TERMINE RELATIVO - LIMITI - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - MANCANZA - RAGGIUNGIMENTO DI UNA DETERMINATA ETÀ DA PARTE DEL LAVORATORE - CAUSA RISOLUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - AUTOMATICITÀ - ESCLUSIONE.*

Al principio che nel contratto a tempo indeterminato il recesso del datore di lavoro diventa operativo alla scadenza del termine di preavviso e che il decorso di tale termine rimane sospeso, nel caso di malattia del lavoratore, fino alla guarigione o alla scadenza del periodo di comporto, non si sottrae il caso del lavoratore cui sia stato intimato il licenziamento per superamento dell'età pensionabile e che sia stato colpito da infermità nel corso del periodo di preavviso, a meno che la stabilità del rapporto sia garantita da apposita clausola, nella quale il raggiungimento del limite di età sia previsto come causa di risoluzione automatica del rapporto medesimo (cosiddetta clausola di stabilità relativa a favore del lavoratore). In Mancanza di tale clausola il raggiungimento da parte del dipendente di una determinata età non è causa risolutiva del rapporto di prestazione d'opera subordinata, la quale, nonostante l'acquisizione del diritto al pensionamento può continuare ad essere eseguita dal lavoratore, sicché all'intimazione del licenziamento da parte del datore di lavoro continuano ad inerire le conseguenze proprie del recesso ad nutum. (V 2811/73, mass n 366376; (Conf 782/78, mass n 390112; (Conf 4624/80, mass n 408441).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)