Sez. 2, Sentenza n. 2811 del 29/10/1973 (Rv. 366376 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - EFFICACIA - PERIODO DI PREAVVISO - DECORSO - NECESSITA - INFORTUNI E MALATTIE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL DECORSO - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DELL'ETA PENSIONABILE - APPLICABILITA - LIMITI - RAPPORTO DI LAVORO CON CLAUSOLA DI STABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - EFFICACIA - PERIODO DI PREAVVISO - DECORSO - NECESSITA - INFORTUNI E MALATTIE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL DECORSO - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DELL'ETA PENSIONABILE - APPLICABILITA - LIMITI - RAPPORTO DI LAVORO CON CLAUSOLA DI STABILITA.*
Al principio che nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il recesso del datore di lavoro diventa operativo alla scadenza del termine di preavviso spettante al lavoratore e che il decorso di tale termine rimane sospeso, in caso di malattia, fino alla guarigione o alla scadenza del periodo cosiddetto di comporto, non si sottrae il caso del lavoratore nei cui confronti sia stato intimato il licenziamento per superamento dell'eta pensionabile e che sia stato colpito da infermita nel corso del periodo di preavviso. E solo con riguardo a rapporti garantiti da clausola di relativa stabilita che il contratto, sebbene configurabile come a tempo indeterminato (per la immanenza della facolta di recesso a favore del lavoratore), si identifica necessariamente, agli effetti risolutori e al verificarsi dell'evento, col contratto a termine (nel senso che cessa ipso iure automaticamente, senza bisogno di uno specifico atto di recesso dal rapporto), si che i limiti ed i vincoli imposti dall'art 2110 cod civ non trovano piu possibilita di attuazione. (V 1397/68, mass n 333026; 2916/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)