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Sez. 1, Sentenza n. 204 del 21/01/1985 (Rv. 438430 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - ILLECITO AMMINISTRATIVO DI TIPO PERMANENTE - PERSISTENZA DEL FATTO DOPO LA CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA - DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLA ORDINANZA-INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLA PENA PECUNIARIA - NUOVO AUTONOMO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL REGIME DI SFRUTTAMENTO DI UNA CAVA NELLA REGIONE VENETO.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438430-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - ILLECITO AMMINISTRATIVO DI TIPO PERMANENTE - PERSISTENZA DEL FATTO DOPO LA CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA - DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLA ORDINANZA-INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLA PENA PECUNIARIA - NUOVO AUTONOMO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL REGIME DI SFRUTTAMENTO DI UNA CAVA NELLA REGIONE VENETO.*

Nell'illecito amministrativo di tipo permanente (nella specie, estensione del perimetro di sfruttamento di una cava senza l'autorizzazione prescritta dalla legge della regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36), il persistere dell'autore dell'infrazione nel proprio comportamento illegittimo, dopo la contestazione del fatto, non consente un ulteriore Esercizio del potere sanzionatorio, in considerazione del carattere unitario dell'illecito medesimo, fino a quando il procedimento, attivato con quella contestazione, non si sia concluso con la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della pena pecuniaria, mentre solo dopo tale notificazione, che segna l'interruzione dell'indicata permanenza, è configurabile un nuovo autonomo illecito e quindi un nuovo Esercizio del suddetto potere. (V 6183/83, mass n 430969).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 17/04/1975 num. 36 art. 6, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 7, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)