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Sez. L, Sentenza n. 3629 del 11/04/1987 (Rv. 452573 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A) LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338 - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE - RATEI ARRETRATI - INTERESSI ANTERIORI AL QUINQUENNIO - PRESCRIZIONE DEL RELATIVO DIRITTO.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452573-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. A) LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338 - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE - RATEI ARRETRATI - INTERESSI ANTERIORI AL QUINQUENNIO - PRESCRIZIONE DEL RELATIVO DIRITTO.*

Il pensionato INPS (contemporaneamente titolare di altra pensione, a carico dello stato) - cui, a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 2, comma secondo, lett. A) della legge 12 agosto 1962 n. 1338, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34 del 1981, sia stato riconosciuto il diritto alla integrazione al minimo della pensione a carico dell'istituto - stante il limite all'effetto retroattivo delle decisioni costituzionali di accoglimento, rappresentato (in via generale) dall'esistenza di rapporti esauriti quali sono quelli già prescritti, nel mentre ha diritto ai ratei arretrati (soggetti alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 cod. civ.) fino al decennio precedente alla pubblicazione della detta sentenza, non può invece richiedere gli interessi, sui medesimi, oltre il quinquennio anteriore: poiché, a norma dell'art. 2948 n. 4 stesso codice, gli interessi (quale che sia la loro natura) si prescrivono comunque in cinque anni. (V 2448/85, mass n 440291; (V 3216/84, mass n 435527; (V 4642/82, mass n 422604; (V 1411/81, mass n 412051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)