Sez. L, Sentenza n. 3522 del 13/06/1984 (Rv. 435527 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTERPRETAZIONE DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTERPRETAZIONE DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'interpretazione dell'atto di licenziamento, ai fini della Determinazione della contestazione mossa al lavoratore (la quale, in ogni caso, dev'essere fatta in modo preciso ed univoco) e la valutazione - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - del comportamento del lavoratore stesso, al fine di stabilire se esso sia di entità tale da integrare giusta causa o giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, integrano accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e non censurabili in Sede di legittimità, se sostenuti da adeguata e corretta motivazione. (Conf 5361/83, mass n 430283).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)