Sez. 1, Sentenza n. 4869 del 06/07/2000 Cc. (dep. 09/08/2000) Rv. 216746 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Contenente condanna a pena illegale e divenuta irrevocabile - Correzione "in executivis" - Possibilità - Esclusione - Eccezione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
La condanna a pena illegittima, contenuta in sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che non sia configurabile un'ipotesi di assoluta abnormità della sanzione. (Fattispecie concernente la condanna, in sentenza, a un anno di libertà controllata - istituto previsto per la sola fase esecutiva in caso di insolvibilità del condannato - per effetto di conversione della pena pecuniaria inflitta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)