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Sez. L, Sentenza n. 1358 del 25/02/1984 (Rv. 433483 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITÀ DI LETTURA DEI CONTATORI DI CONSUMO D'ENERGIA ELETTRICA E DI RISCOSSIONE DELLE RELATIVE BOLLETTE - RICONDUZIONE NELL'UNO O NELL'ALTRO SCHEMA CONTRATTUALE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433483-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITÀ DI LETTURA DEI CONTATORI DI CONSUMO D'ENERGIA ELETTRICA E DI RISCOSSIONE DELLE RELATIVE BOLLETTE - RICONDUZIONE NELL'UNO O NELL'ALTRO SCHEMA CONTRATTUALE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'attività consistente nella lettura dei contatori di consumo di energia elettrica e nella riscossione delle relative bollette può essere svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo, a seconda che (in base ai principi generali) colui che la svolge sia impegnato alla prestazione delle proprie energie, con inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro e con assoggettamento alle direttive del medesimo, o, invece, ad un'attività esplicata fuori della struttura organizzativa del preponente e con mezzi (generalmente) propri del lavoratore, nonché in regime di autonomia (peraltro non assoluta) e con assunzione di rischio da parte del medesimo. La valutazione degli elementi di fatto, idonei, nel caso concreto, a ricondurre il rapporto nell'uno o nell'altro schema contrattuale è riservata al giudice del merito, rimanendo censurabile, in Sede di legittimità, solo la violazione dei generali ed astratti criteri distintivi sopra menzionati. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in particolare, che la natura autonoma del rapporto non venisse meno per il fatto che la riscossione delle bollette concernesse un numero predeterminato di bollette e dovesse essere effettuata entro un certo tempo e personalmente dal lavoratore, tenuto a versare immediatamente gli incassi al committente e a dargliene pronta comunicazione). (V 6010/83, mass n 430813; (V 4298/82, mass n 422274; (V 5862/79, mass n 402526; (V 464/79, mass n 396584; (V 3208/71, mass n 354613).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)