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Sez. 1, Sentenza n. 7308 del 05/08/1994 (Rv. 487681 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Emissione di ordinanze nel corso della istruttoria - Astensione del giudice istruttore nella fase decisoria - Obbligo - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487681-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La regola del processo civile per cui il giudice istruttore è necessariamente parte del collegio come relatore (art. 275) non subisce modifiche in conseguenza dell'emissione di ordinanze nel corso dell'istruttoria, sia perché queste non pregiudicano l'esito del giudizio, sia perché valutazioni preventive nell'emissione di provvedimenti interlocutori (ammissione di prove, sequestri ovvero provvedimenti di urgenza ex art. 700 in corso di causa) costituiscono situazioni ordinarie del giudizio nella fase istruttoria e cautelare, senza determinare l'astensione del G.I. in quella decisoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)