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Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 17/02/1998 (Rv. 512700 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Conoscenza della causa in altro grado del processo (art. 51, n. 4 cod. proc. civ.) - Estremi - Deliberazione di ordinanza istruttoria - Esclusione - Decisione - Necessità - Onere di tempestiva istanza - Omissione - Nullità della sentenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512700-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La mancata tempestiva (art. 52 cod. proc. civ.) ricusazione del giudice per aver conosciuto - nel senso di deciso, e quindi non nel caso di deliberazione di ordinanza istruttoria - della causa in altro grado del processo (art. 51, n.4 cod. proc. civ.), non integra vizio della costituzione del giudice (art. 158 cod. proc. civ.), ma incide sulla capacità di esso, e perciò non determina la nullità della sentenza, deducibile impugnandola.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)