Sez. L, Sentenza n. 25349 del 28/11/2014 (Rv. 633701 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento per "fine lavoro nelle costruzioni edili" - Deroga alle procedure per i licenziamenti collettivi - Esaurimento di una fase dei lavori - Applicabilità - Condizioni - Onere della prova a carico del datore di lavoro e del lavoratore - Contenuti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
L'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'art. 24, comma 4, della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la "fine lavoro nelle costruzioni edili", opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente, la quale integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, fermo restando che, al fine di poter ritenere giustificato il recesso, è necessario che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre mansioni compatibili nell'ambito dell'organizzazione aziendale, salvo in ogni caso, l'onere in capo al lavoratore di allegare l'esistenza di una tale possibilità di reimpiego. (Nella specie, l'attività, relativa ad una fase dei lavori, non poteva proseguire oltre atteso il venir meno dei finanziamenti per l'opera appaltata, dei quali era incerta ed imprevedibile l'eventuale futura ripresa dell'erogazione).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)