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Sez. L, Sentenza n. 13134 del 03/10/2000 (Rv. 540714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Ultimazione di opere edili - Disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Applicabilità - Impossibilità di utilizzare i lavoratori in altri cantieri - Prova da parte del datore di lavoro - Necessità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Poiché l'ultimazione delle opere edili per la realizzazione delle quali i lavoratori sono stati assunti integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, al fine di poter ritenere giustificato il recesso è necessario - anche quando i lavoratori siano stati assunti per essere adibiti in via esclusiva al cantiere presso cui si è verificata la ultimazione delle opere - che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con considerazione di tutti i cantieri nei quali è dislocata l'attività di impresa. Tuttavia il principio dell'onere della prova non va applicato con una rigidità contrastante con i limiti della ragionevolezza ed anche il lavoratore licenziato può e deve fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C., aveva valorizzato con inadeguato approfondimento un riferimento del rappresentante del datore di lavoro, nell'interrogatorio libero, a un determinato cantiere, in contrasto con un ampio quadro probatorio sulla situazione dei cantieri al tempo del licenziamento e in mancanza di contrarie allegazioni dei lavoratori interessati).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)