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Sez. 2, Sentenza n. 4198 del 13/11/1976 (Rv. 382874 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - DIMOSTRAZIONE - INDUZIONE DA UNA PROVA PREVENTIVAMENTE E SPECIFICAMENTE DEDOTTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382874-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - DIMOSTRAZIONE - INDUZIONE DA UNA PROVA PREVENTIVAMENTE E SPECIFICAMENTE DEDOTTA - NECESSITA.*

La dimostrazione della perdita incolpevole del documento contenente la manifestazione della volonta negoziale costituisce il presupposto per l'ammissione di qualsiasi prova orale circa la sussistenza ed il contenuto di un contratto che richiede la Forma scritta ad substantiam e del quale il contraente invoca gli effetti a suo favore. Tale dimostrazione deve emergere da una prova preventivamente e specificamente dedotta e non puo essere, quindi, desunta per implicito dalle risultanze di una prova concettualmente ulteriore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)