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Sez. 1, Sentenza n. 2989 del 06/05/1980 (Rv. 406739 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - IMPOSSIBILITA MORALE O MATERIALE DI PROVA SCRITTA - DOCUMENTO CONTRATTUALE SOTTOSCRITTO DA UNO DEI CONTRAENTI E NON USCITO DALLA DISPONIBILITA DEL MEDESIMO - RICORSO ALLA PROVA TESTIMONIALE DA PARTE DELL'ALTRO CONTRAENTE PER DEDURRE IL CONTRATTO STESSO COME FONTE DEI PROPRI DIRITTI - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTRATTO SCRITTO AD PROBATIONEM O AD SUBSTANTIAM - RICORSO ALLA PROVA TESTIMONIALE AL LIMITATO FINE DI CONSEGUIRE UN ORDINE DI ESIBIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406739-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - IMPOSSIBILITA MORALE O MATERIALE DI PROVA SCRITTA - DOCUMENTO CONTRATTUALE SOTTOSCRITTO DA UNO DEI CONTRAENTI E NON USCITO DALLA DISPONIBILITA DEL MEDESIMO - RICORSO ALLA PROVA TESTIMONIALE DA PARTE DELL'ALTRO CONTRAENTE PER DEDURRE IL CONTRATTO STESSO COME FONTE DEI PROPRI DIRITTI - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTRATTO SCRITTO AD PROBATIONEM O AD SUBSTANTIAM - RICORSO ALLA PROVA TESTIMONIALE AL LIMITATO FINE DI CONSEGUIRE UN ORDINE DI ESIBIZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora il documento contrattuale, sottoscritto da uno dei contraenti, non sia uscito dalla disponibilita del medesimo, a causa del suo rifiuto a consegnarlo in originale od in copia, ovvero a causa di un preteso accordo sulla redazione solo in originale da lasciarsi nella sua disponibilita esclusiva resta preclusa all'altro contraente, che intenda dedurre il contratto stesso per far valere diritti da esso scaturenti, la possibilita di ricorso alla prova testimoniale, anche al limitato fine di conseguire un ordine di esibizione del documento, a norma dell'art 210 cod proc civ, se si tratti di negozio soggetto alla Forma scritta ad probationem o ad substantiam. In tale situazione, infatti, non sussiste un'ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art 2724 n 3 cod civ, la quale postula il sopravvenuto venir meno della disponibilita di un atto prima posseduto, ma bensi un'ipotesi d'impossibilita di procurarsi la prova del contratto, ai sensi del precedente n 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova per testi, ai sensi dell'art 2725 cod civ, anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessaria per ottenere quell'ordine di esibizione. (V 292/78, mass n 389579; (V 4198/76, mass n 382874).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)