Sez. L, Sentenza n. 2729 del 12/02/2004 (Rv. 570084 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto ex legge n. 297 del 1982 - Ulteriori trattamenti convenzionali aventi funzione integrativa o di duplicazione di quello legale - Natura - Accertamento - Giudice di merito - Devoluzione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al trattamento erogato dal fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Lo stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato dal datore di lavoro abbia o meno natura e funzione diverse da quelle proprie del trattamento di fine rapporto, e sia quindi da includere o meno nella categoria delle indennità fatte salve dal quinto comma dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, si risolve in un accertamento che, involgendo l'interpretazione della disciplina contrattuale, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'escludere la natura previdenziale del trattamento erogato dal fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, aveva completamente tralasciato l'esame delle clausole contrattuali)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)