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Sez. L, Sentenza n. 2864 del 26/02/2002 (Rv. 552613 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto ex legge n. 297 del 1982 - Ulteriori trattamenti convenzionali aventi funzione integrativa o di duplicazione di quello legale - Natura - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al trattamento erogato dal fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552613-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Lo stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato dal datore di lavoro abbia o meno natura e funzione diverse da quelle proprie del trattamento di fine rapporto, e sia quindi da includere o meno nella categoria delle indennità fatte salve dal quinto comma dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, si risolve in un accertamento che, involgendo l'interpretazione della disciplina contrattuale, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (nella specie, la sentenza di merito aveva qualificato il trattamento erogato dal fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime come retribuzione differita, avente funzione di previdenza volontaria, complementare rispetto all'indennità di anzianità, ma con connotati diversi nei confronti sia del datore di lavoro che del lavoratore; nel confermare tale decisione in base al principio di cui in massima, la S.C. ha anche rilevato l'ininfluenza della sentenza della Corte cost. n. 427 del 1990, che - per giustificare l'esclusione del prelievo fiscale sui contributi versati al fondo - aveva assimilato le prestazioni erogate da quest'ultimo all'indennità di anzianità, senza peraltro trarne elementi decisivi per ricondurre le medesime prestazioni nell'ambito delle indennità colpite da nullità ex lege).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)