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Sez. L, Sentenza n. 14599 del 20/11/2001 (Rv. 550405 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto - Istituti di previdenza aziendale aventi funzione sostitutiva o integrativa dell'indennità di anzianità - Soppressione ex art. 4 legge n. 297 del 1982 - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al "capitale di copertura" previsto dal regolamento previdenziale per i dipendenti della Confindustria.
Stato
decisa il 2001-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550405-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In materia di previdenza integrativa aziendale, spetta al giudice di merito di accertare, con valutazione che è incensurabile in cassazione se congruamente motivata, se singoli istituti aventi struttura diversa rispetto all'indennità di anzianità possano essere finalizzati ad introdurre forme sostitutive (o integrative o duplicative) delle spettanze di fine rapporto, acquisendo la natura e la funzione proprie dell'indennità di anzianità, con conseguente applicabilità, in tale ipotesi, della normativa inderogabile di cui alla legge n. 297 del 1982 (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva assimilato all'indennità di anzianità il "capitale di copertura" per la costituzione di una pensione integrativa, previsto dal regolamento previdenziale del personale della Confindustria, dando rilievo, fra l'altro, alla prevista facoltà dei dipendenti di esigere all'atto della cessazione del rapporto, in luogo della prestazione pensionistica, la diretta corresponsione del capitale accantonato).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)