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Sez. L, Sentenza n. 3479 del 21/02/2005 (Rv. 579971 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto ex legge n. 297 del 1982 - Ulteriori trattamenti convenzionali aventi funzione integrativa o di duplicazione di quello legale - Natura - Accertamento - Giudice di merito - Devoluzione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al trattamento erogato dal fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
Stato
decisa il 2005-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579971-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Lo stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato dal datore di lavoro abbia o meno natura e funzione diverse da quelle proprie del trattamento di fine rapporto, e sia quindi da includere o meno nella categoria delle indennità fatte salve dal quinto comma dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, si risolve in un accertamento che, involgendo l'interpretazione della disciplina contrattuale, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto congruamente motivata ed esente da vizi d'interpretazione la sentenza di merito che, interpretando il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, ha individuato la natura del trattamento erogato dal Fonpisam (Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime) in una retribuzione differita avente funzione di previdenza volontaria, complementare rispetto all'indennità di anzianità ma con caratteri diversi da essa sia in relazione alla posizione del datore di lavoro (per la possibilità di restituzione degli accantonamenti solo dopo la cessazione dell'attività professionale) e sia in relazione alla posizione del lavoratore (a causa dell'obbligo previsto a carico di quest'ultimo di collaborare con proprie quote mensili all'accantonamento dei contributi dovuti al fondo), e di conseguenza ha ritenuto sussistente l'obbligo d'iscrizione al fondo per il personale impiegatizio delle imprese aderenti al contratto collettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)