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Sez. L, Sentenza n. 239 del 11/01/2006 (Rv. 587222 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Ricezione dell'atto oltre il termine - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587222-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, il ricorso per cassazione è tempestivo qualora il relativo plico sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario (e nel caso di specie, da questo inviato) nel termine, non rilevando che esso, per ritardi del servizio postale, sia giunto a destinazione dopo la scadenza del termine stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)