Sez. L, Sentenza n. 710 del 26/01/1999 (Rv. 522646 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE | Transazione novativa (non suscettibile di risoluzione per inadempimento) - Presupposti - Nascita di obbligazione diversa e sostitutiva di quella precedente - Necessità - Fattispecie relativa a transazione non novativa avente ad oggetto l'accettazione del licenziamento e la rinuncia alle pretese discendenti dall'estinto rapporto di lavoro.
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE
Sussiste l'ipotesi della transazione novativa, di cui - a norma dell'art. 1976 cod. civ. - non può essere chiesta la risoluzione per inadempimento, solo quando dall'esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, e cioè che dall'atto sorga un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicché l'obbligazione posteriore sostituisca la precedente. (Nella specie, sulla base del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere novativo della transazione - contenuta in una conciliazione giudiziale - con i cui lavoratori, cui era riconosciuta una cospicua somma di denaro, avevano accettato i contestati licenziamenti loro intimati e rinunciato anche alle pretese conseguenti a un precedente licenziamento e derivanti a qualsiasi titolo dai rapporti di lavoro e dalla loro cessazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)