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Sez. 1, Sentenza n. 15449 del 05/11/2002 (Rv. 558218 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Danno non patrimoniale - Prova - Necessità - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558218-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche il danno non patrimoniale o morale, che si pretende venga indennizzato, rappresenta un evento diverso ed ulteriore rispetto al fatto lesivo, costituito dalla violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; ne consegue che, esclusa la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa", discendente automaticamente alla durata irragionevole del processo, sull'attore incombe in ogni caso, secondo le regole ordinarie di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di dare la prova in ordine all'"an" ed al "quantum" del danno non patrimoniale che si pretenda subito, onere che - con riferimento all'esistenza di una sofferenza morale, di un costo emotivo ovvero di un patema d'animo dovuto ad un'ansia prolungata ed angosciante - può essere in concreto agevolato dal ricorso a presunzioni semplici e ragionamenti inferenziali.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)