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Sez. 3, Sentenza n. 11439 del 18/11/1997 (Rv. 510083 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Proposte a tutela di un interesse autonomo non originato dalla proposizione dell'impugnazione principale - Inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510083-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., quando la stessa sia proposta a tutela di un interesse autonomo, il quale non tragga origine dalla proposizione dell'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)