Sez. 3, Sentenza n. 11439 del 18/11/1997 (Rv. 510083 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Proposte a tutela di un interesse autonomo non originato dalla proposizione dell'impugnazione principale - Inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., quando la stessa sia proposta a tutela di un interesse autonomo, il quale non tragga origine dalla proposizione dell'impugnazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)