Sez. 3, Sentenza n. 10695 del 27/09/1999 (Rv. 530295 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione incidentale tardiva nei confronti di parte diversa dell'impugnante in via principale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a obbligazione solidale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Nei processi con pluralità di parti l'appello incidentale tardivo nei confronti di soggetto diverso dall'impugnante principale è ammissibile solo nell'ipotesi in cui tale diverso soggetto sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dell'impugnazione principale, ovvero a tale diverso soggetto la causa sia comune per inscindibilità; non è configurabile inscindibilità o dipendenza di cause per il solo fatto che la domanda e la successiva condanna abbiano avuto ad oggetto un'obbligazione solidale, se non sia insorta contestazione in ordine all'individuazione di un unico obbligato e non sussista rapporto di reciproca dipendenza tra le posizioni dei singoli obbligati solidali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)