Sez. 4, Sentenza n. 43464 del 01/07/2014 Ud. (dep. 17/10/2014) Rv. 260731 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Droghe cosiddette "pesanti" - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Regime sanzionatorio di minor favore per il reo - Configurabilità - Effetti - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, di talché per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza impugnata relativa alla detenzione contestuale di droghe sia "pesanti" sia "leggere" perché la reviviscenza dell'originaria disciplina dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 comporta, non solo, una pena edittale maggiore nel minimo per le droghe pesanti ma anche la configurabilità di più reati in relazione a condotte di detenzione simultanea di stupefacenti appartenenti a diverse tabelle, così risultando di maggior favore per il reo la disciplina dichiarata incostituzionale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)