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Sez. 1, Sentenza n. 3577 del 24/05/1996 Cc. (dep. 06/08/1996) Rv. 205486 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Pena cumulata comprensiva di frazione imputabile a condanna ostativa alla fruizione di misure alternative - Scioglimento del cumulo e imputazione della pena espiata alla predetta condanna - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205486-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Nel caso di cumulo di pena riguardante delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di una misura alternativa ai sensi dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non può procedersi - diversamente da quanto avviene per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto - allo scioglimento del cumulo ai fini della concessione di detta misura, né può considerarsi espiata per prima la pena inflitta per il reato che non consente l'applicazione della misura alternativa alla detenzione, dal momento che il vigente ordinamento, considerato nel suo complesso, non prevede in alcun modo un possibile ordine di espiazione di pene detentive della medesima specie in cumulata esecuzione, vigendo il principio dell'unitarietà dell'esecuzione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)