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Sez. 5, Sentenza n. 3215 del 22/05/1998 Cc. (dep. 10/08/1998) Rv. 211305 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO | Presunzione di veridicità fino a querela di falso - Esclusione - Possibilità per il giudice di valutare la non corrispondenza al vero di quanto attestato nella relata - Sussistenza - Possibilità per l'interessato di fornire la prova contraria di quanto attestato nella relata - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211305-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Poiché l'art. 168 cod. proc. pen. non ha riprodotto la previsione, contenuta nel secondo comma dell'art. 176 del codice abrogato, secondo cui la relazione di notifica <<fa fede sino ad impugnazione di falso per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza>>, né ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, in virtù dell'attuale disciplina il giudice può liberamente valutare la falsità di un elemento documentato nella relazione ed ogni interessato può fornire la prova contraria delle risultanze della relazione stessa. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che detta prova contraria - il cui onere grava sull'interessato - deve essere fornita in modo preciso e rigoroso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)