Sez. L, Sentenza n. 3254 del 29/05/1985 (Rv. 440919 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI COLLETTIVE POSTCORPORATIVE DI DIRITTO COMUNE - DEDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO NAZIONALE 26 GIUGNO 1963 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI COLLETTIVE POSTCORPORATIVE DI DIRITTO COMUNE - DEDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO NAZIONALE 26 GIUGNO 1963 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
La violazione di Disposizioni collettive postcorporative di diritto comune non è deducibile in Sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civile. (nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione giudicata adeguata e priva di vizi dalla suprema Corte, aveva ritenuto che la nozione "interruzioni di breve durata", contenuta nell'accordo nazionale collettivo del 26 giugno 1963 e rilevante ai fini della concessione di un'anzianità convenzionale ai dipendenti dell'e.N.E.L., fosse da intendere in senso obiettivo e valido per tutti i lavoratori, e non già in senso relativo, alla stregua della durata del rapporto del singolo lavoratore). (V 2380/84, mass n 434420; (V 7459/83, mass n 432078; (V 2044/82, mass n 419903).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)