Sez. L, Sentenza n. 7459 del 17/12/1983 (Rv. 432078 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni di contratti collettivi postcorporativi (di diritto comune) è censurabile in Sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale stabilite dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva interpretato l'art. 42 dei contratti collettivi nazionali di lavoro del 1955, del 1962 e del 1972 nel senso che il diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità nella misura di 42/30 o 54/30 dell'ultima retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio, previsto in favore di dipendenti di aziende municipalizzate del gas con meno o più di quindici anni di servizio che siano licenziati o collocati a riposo senza aver acquisito il diritto alla pensione integrativa, sussiste in ogni ipotesi di mancata acquisizione del diritto a tale pensione, compresa quella derivante dalla rinuncia dei dipendenti stessi all'iscrizione al fondo di previdenza denominato PREMUNGAS).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)