Sez. 3, Sentenza n. 8426 del 23/01/2004 Ud. (dep. 26/02/2004) Rv. 227405 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Attività di raccolta di autoveicoli non in uso - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51, comma primo, decreto n. 22 del 1997 - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La attività di raccolta di autoveicoli fuori uso in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (gestione di rifiuti non autorizzata), atteso che gli autoveicoli in questione rientrano nel nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti quali rifiuti speciali prodotti da terzi, in parte anche pericolosi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)