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Sez. 3, Sentenza n. 902 del 11/12/1998 Ud. (dep. 25/01/1999) Rv. 212835 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti speciali - Autoveicoli, parti di essi - Autorizzazione - Necessità - Nuova disciplina di cui al D.Lgs. 22 del 1997 - Reato - Persistenza.
Stato
decisa il 1998-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212835-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La raccolta di rifiuti speciali prodotti da terzi (autoveicoli, parti di essi, pneumatici ed altro) e la tenuta di tali rifiuti in deposito sul suolo prima dell'avviamento degli stessi alla distruzione finale, costituisce operazione di smaltimento sia ai sensi dell' art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, sia ai sensi dell' art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. La sua effettuazione in difetto di autorizzazione configura pertanto tuttora reato.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)