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Sez. 2, Sentenza n. 772 del 25/01/1997 (Rv. 502031 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO | Parcheggio nei viali d'accesso al complesso condominiale - Disciplina disposta dall'amministratore o dall'assemblea - Incidenza sulla misura del godimento della cosa comune - Esclusione - Modalità di uso della cosa comune - Configurabilità - Controversie relative - Competenza del Conciliatore a norma dell'art. 7 cod. proc. civ. anteriormente alla modifica di cui alla legge n. 374 del 1991 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502031-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO

L'utilizzazione a parcheggio dei viali adiacenti agli edifici di un complesso condominiale configura un uso della cosa comune (ulteriore rispetto alla ordinaria destinazione degli stessi ad accesso ai vari fabbricati); pertanto la disciplina di tale utilizzazione (con limitazione, nella specie, ad una sola vettura per unità abitativa) disposta dall'amministratore nell'ambito delle attribuzioni che gli competono a norma dell'art. 1130, primo comma, cod. civ. ovvero, a maggior ragione, (come nella specie) dall'assemblea, non riguarda la misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini sulla cosa comune ma raffigura una modalità d'uso della cosa stessa, con conseguente attribuzione delle relative controversie al Conciliatore a norma dell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)