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Sez. 2, Sentenza n. 8431 del 15/10/1994 (Rv. 488101 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO | Nozione - Cause relative alla misura dei servizi del condominio - Distinzione - Cause relative alla negazione del diritto del condomino - Competenza per valore ordinaria - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488101-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO

In tema di competenza per le cause concernenti rapporti di condominio, per "cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali", per le quali l'art. 7 cod. proc. civ. attribuisce la competenza al conciliatore, devono intendersi quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 e 1118 cod. civ., nonché in conformità del volere della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale; per "cause relative alla misura dei servizi del condominio", per le quali l'art. 8 n. 4 cod. proc. civ. stabilisce la competenza del pretore, devono, invece, intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, quelle aventi ad oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; sussiste, infine, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione "in radice" di esso. (In base ai suddetti principi, la S.C. ha ritenuto di competenza del conciliatore per una controversia relativa alla legittimità di una delibera dell'assemblea dei condomini che aveva vietato l'uso dell'ascensore per il trasporto di animali (domestici) prevedendo, in caso di inosservanza, una sanzione di lire diecimila).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)