Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 04/10/1967 (Rv. 329464 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Compete al giudice di merito determinare le conseguenze della mancata risposta della parte all'interrogatorio formale, e stabilire se tale circostanza, valutata in relazione alle altre risultanze, valga a far ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. Il relativo apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato. Conforme alla sentenza n.1366-66, massima n.322711. (Cfr. 265-65, 2530-63, 358-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)