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Sez. 5, Sentenza n. 3913 del 25/09/2006 Ud. (dep. 01/02/2007) Rv. 236038 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE | Remissione extraprocessuale tacita - Presupposto - Fatti assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nella querela - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236038-01

AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE

La remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 cod. pen.) ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Ne deriva che è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello abbia escluso la sussistenza della detta remissione in ragione del comportamento equivoco della parte lesa, da cui non emerga in maniera univoca che non voglia più la punizione di colui che si sia reso responsabile di ingiurie, lesioni od altro. (Nella specie, la persona offesa aveva semplicemente dichiarato "abbiamo fatto pace, ma non ci salutiamo più").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)