Sez. 4, Sentenza n. 4059 del 12/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014) Rv. 258437 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Remissione extraprocessuale tacita - Presupposto - Comportamenti assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nella querela - Necessità - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa. (Nella fattispecie la persona offesa aveva negoziato l'assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e si era resa irreperibile, così da mostrare il suo disinteresse al prosieguo del processo, non presentandosi alle udienze, benché avvertita che la sua mancata presentazione sarebbe stata considerata remissione tacita di querela).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)