Sez. 2, Sentenza n. 45338 del 04/11/2015 Cc. (dep. 13/11/2015) Rv. 265101 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Rigetto dell'istanza formulata in sede di udienza preliminare - Rinnovo dell'istanza prima della conclusione dell'udienza preliminare - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora la richiesta formulata nel corso dell'udienza preliminare venga rigettata dal g.u.p., l'imputato può impugnare la decisione con ricorso per cassazione ovvero può riproporre la richiesta nel giudizio, prima dell'apertura del dibattimento, essendogli invece preclusa la facoltà di reiterare la richiesta prima della conclusione dell'udienza preliminare. (Nella specie, la nuova richiesta di sospensione era stata presentata al G.u.p. subentrato a quello astenutosi dopo aver rigettato la prima istanza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)