Sez. 6, Sentenza n. 36687 del 30/06/2015 Cc. (dep. 10/09/2015) Rv. 264046 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione - Autonoma ricorribilità per cassazione - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell'art. 464 quater, comma settimo, cod. proc. pen., che include nella disciplina dell'autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae questo alla previsione generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)