Sez. L, Sentenza n. 6756 del 04/05/2012 (Rv. 622558 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea con decisione divenuta definitiva - Recupero impedito dalla normativa nazionale sugli effetti del decorso del tempo (prescrizione o decadenza) - Disapplicazione di tale normativa - Necessità - Fattispecie in tema di sgravi contributivi, fruiti per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, incompatibili con il diritto comunitario.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE
In tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. (Fattispecie in tema di recupero di sgravi contributivi, fruiti per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, incompatibili con il diritto comunitario, in quanto aiuti di Stato, secondo la decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999, ritenuti recuperabili dalla S.C. senza il limite del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999).
Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE 11/05/1999 num. 128 art. 3, Decisione Commissione CEE 11/05/1999 num. 128 art. 5, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)