Sez. 5, Sentenza n. 16349 del 26/09/2012 (Rv. 624095 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Aiuto di Stato - Azione per il recupero - Disciplina di cui all'art. 1 del D.L. n. 10 del 2007 - Esclusività - Fondamento - Conseguenze - Termine di decadenza di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE
Al credito erariale per il recupero di aiuti di Stato, imposto dai competenti organi dell'unione Europea, è inapplicabile il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia perché contrastante con il principio di effettività del diritto comunitario e con l'obbligo di rispettare le decisioni della Commissione, sia perché l'azione di recupero di aiuti di Stato è vicenda giuridica diversa dal potere di accertamento in materia fiscale e regolata dalla normativa speciale di cui al d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46. (Principio affermato in relazione al recupero delle somme non corrisposte da una società di gestione dei pubblici servizi costituita a norma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in virtù dell'esenzione triennale dall'imposta sui redditi disposta dall'art. 66, comma 14, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 249, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 15, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 06/04/2007 num. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)