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Sez. 1, Sentenza n. 2240 del 11/04/1995 Cc. (dep. 22/05/1995) Rv. 201289 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Appello del Pubblico Ministero avverso revoca di custodia cautelare in carcere - Richiesta dell'appellante volta esclusivamente al ripristino di detta misura - Applicazione, da parte del tribunale, degli arresti domiciliari - Illegittimità.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201289-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

La regola stabilita nell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., secondo cui, nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi di quelle richieste dal Pubblico Ministero solo se quest'ultimo non ha espressamente chiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata, non può non trovare applicazione anche nel giudizio di appello disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., posto che non sarebbe logico attribuire al giudice dell'impugnazione poteri più ampi di quelli del giudice "a quo". Pertanto, qualora il Pubblico Ministero, a fronte di un provvedimento di revoca di custodia cautelare in carcere, abbia impugnato detto provvedimento chiedendo espressamente il solo ripristino della medesima misura, in quanto ritenuta l'unica idonea, è illegittima la decisione del tribunale che, accogliendo l'appello, disponga tuttavia l'applicazione degli arresti domiciliari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)