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Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 16/04/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 208688 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Giudice - Possibilità di disporre misure meno gravi di quelle richieste dal P.M. - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208688-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Anche nel giudizio di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, disciplinato dall'art.310 cod.proc.pen., deve trovare applicazione la regola stabilita dall'art.291, comma 1 bis, stesso codice, che riconosce al giudice, nel corso delle indagini preliminari, la possibilità di disporre misure meno gravi di quelle richieste dal Pubblico Ministero, a meno che quest'ultimo non abbia espressamente chiesto di disporre esclusivamente la misura indicata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, la S.C. ha osservato che dall'atto di appello non si ricavava assolutamente che il P.M. fosse contrario all'applicazione di qualsiasi altra misura diversa dalla richiesta custodia cautelare in carcere; "addirittura" mancava anche la motivazione circa l'inadeguatezza di differenti misure cautelari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)