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Sez. L, Sentenza n. 4678 del 02/04/2002 (Rv. 553438 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Contratto collettivo - Denunciata interpretazione di una norma contrattuale - Riproduzione del contenuto della stessa - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553438-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione di una norma della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - di riportare il contenuto della stessa. (Nella specie, la ricorrente società Ferrovie dello Stato SpA aveva impugnato la decisione del giudice di seconde cure che, nel confermare la sentenza pretorile, aveva riconosciuto ad un dipendente della stessa una indennità per il settimo giorno lavorativo consecutivo prestato in un giorno festivo, non ritenendo satisfattoria a tale fine l'indennità già allo stesso attribuita ex art. 47 del ccnl, prevedente una indennità per il lavoro prestato di domenica; nel ricorso, la predetta società aveva contestato detta interpretazione della citata disposizione contrattuale, escludendo che essa consentisse il riconoscimento della ulteriore maggiorazione concessa al dipendente, ma aveva omesso, peraltro, di trascrivere il contenuto della disposizione medesima.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)